Utente: Anonymous

Tabelle contributi

Il contributo è determinato in base alla retribuzione effettiva* e all'orario di lavoro:
  • se l'orario di lavoro settimanale non supera le 24 settimanali, è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione oraria;
  • se l'orario di lavoro settimanale supera le 24 ore, il contributo dovuto è fisso (oltre che sensibilmente più basso), qualunque sia l'importo della retribuzione oraria.
  • Il datore di lavoro deve versare l'intero importo del contributo, compresa la quota a carico del lavoratore (evidenziata in tabella tra parentesi tonde), che potrà poi essere trattenuta dalla busta paga.
  • Ai fini contributivi, il numero delle settimane da retribuire coincide con il numero dei sabati compresi nel trimestre di riferimento.
I contributi si pagano per trimestri solari entro i seguenti termini:
dal 1° al 10 aprile I trimestre
dal 1° al 10 luglio II trimestre
dal 1° al 10 ottobre III trimestre
dal 1° al 10 gennaio IV trimestre
Il pagamento dei contributi non può essere fatto né prima né dopo i termini indicati sopra. Se l'ultimo giorno utile per il versamento coincide con la domenica o con una festività, è prorogato al giorno successivo non festivo. Il versamento tardivo o parziale comporta per legge l'applicazione di sanzioni pecuniarie da parte dell'Inps.

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